Art. 2
In vigore dal 3 ott 1993
1. Piena ed intera esecuzione e data all'accordo di cui all'articolo I a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 123 dell'accordo stesso.
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Prourn:nir:stato:legge:1993-09-30;387#art-2