Art. 2

LEGGE 23 settembre 1993, n. 379

In vigore dal 13 ott 1993
1. L'Unione italiana ciechi trasmette entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministero dell'interno, cui competono le funzioni di vigilanza sull'Unione stessa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 1990, e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la relazione sull'utilizzazione nell'anno precedente del contributo di cui all'articolo 1. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 settembre 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: CONSO Nota all': - Il D.P.R. 27 febbraio 1990 reca: "Trasferimento di funzioni di vigilanza esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su enti pubblici ed istituzioni, le cui funzioni istituzionali non siano considerate coerenti con le competenze proprie della Presidenza medesima".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1993-09-23;379#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 23 settembre 1993, n. 379 (Art. 2 Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione ed all'Istituto europeo ricerca, formazione, orientamento professionale.) — Testo vigente | Portale Normativo