Art. 6

LEGGE 23 agosto 1993, n. 352

In vigore dal 28 set 1993
1. La raccolta dei funghi epigei è vietata, salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione: a) nelle riserve naturali integrali; b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione; c) nelle aree specificamente interdette dall'autorità forestale competente per motivi silvo-colturali; d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dagli organi regionali e locali competenti. 2. La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1993-08-23;352#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo