Art. 6
LEGGE 23 agosto 1993, n. 352
In vigore dal 28 set 1993
1. La raccolta dei funghi epigei è vietata, salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione:
a) nelle riserve naturali integrali;
b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;
c) nelle aree specificamente interdette dall'autorità forestale competente per motivi silvo-colturali;
d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dagli organi regionali e locali competenti.
2. La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.
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