Art. 1
In vigore dal 1 set 1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1.Il presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle frodi doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, con processo verbale, fatta a Roma il 21 aprile 1989.
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Prourn:nir:stato:legge:1993-08-18;341#art-1