Art. 2
LEGGE 9 agosto 1993, n. 295
In vigore dal 27 ago 1993
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 34.314 milioni a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo per il medesimo anno della proiezione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 9 agosto 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
CONSO, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Storico versioni
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