Art. 4

In vigore dal 20 ago 1993
1. La presente legge, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 luglio 1993. SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREATTA, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: CONSO ____________
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urn:nir:stato:legge:1993-07-26;306#art-4

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Art. 4 Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa al riconoscimento e all'aggiornamento dei libretti di stato civile, con allegati, fatta a Madrid il 5 settembre 1990. — Testo vigente | Portale Normativo