Convenzione

Art. 53

Abrogato

Rigetto della domanda o limitazione del brevetto comunitario

In vigore dal 19 mar 2005
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1993-07-26;302#art-c-53

In sintesi

L'articolo 53 riguardava il rigetto della domanda o la limitazione del brevetto comunitario. Il testo attuale riporta che la norma è stata espressamente abrogata. Di conseguenza, la disposizione non è più in vigore nell'ordinamento.

Perché esiste questa norma

La disposizione indicava in origine le fattispecie di rigetto della domanda o di limitazione del brevetto comunitario nell'ambito degli accordi europei.

A chi si applica

La norma non è più applicabile in quanto l'intero provvedimento risulta abrogato.

Esempio pratico

Un soggetto che oggi depositi una domanda di brevetto non può vedere applicato nei propri confronti l'articolo in oggetto, poiché cancellato dalla legislazione vigente.

Cosa è cambiato

Con l'art. 246, comma 1, lettera z del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, è stata disposta l'abrogazione dell'intero provvedimento.

Domande frequenti

L'articolo 53 è ancora in vigore?No, il testo specifica espressamente che il provvedimento è stato abrogato.
Quale atto ha disposto l'abrogazione della norma?L'abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Di cosa trattava originariamente l'articolo?Trattava della ratifica ed esecuzione delle disposizioni sul rigetto della domanda o sulla limitazione del brevetto comunitario.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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