Art. 53
AbrogatoRigetto della domanda o limitazione del brevetto comunitario
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1993-07-26;302#art-c-53
Rigetto della domanda o limitazione del brevetto comunitario
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L'articolo 53 riguardava il rigetto della domanda o la limitazione del brevetto comunitario. Il testo attuale riporta che la norma è stata espressamente abrogata. Di conseguenza, la disposizione non è più in vigore nell'ordinamento.
La disposizione indicava in origine le fattispecie di rigetto della domanda o di limitazione del brevetto comunitario nell'ambito degli accordi europei.
La norma non è più applicabile in quanto l'intero provvedimento risulta abrogato.
Un soggetto che oggi depositi una domanda di brevetto non può vedere applicato nei propri confronti l'articolo in oggetto, poiché cancellato dalla legislazione vigente.
Con l'art. 246, comma 1, lettera z del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, è stata disposta l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.