Art. 1
In vigore dal 1 ago 1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo n. 9 alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Roma il 6 novembre 1990.
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Prourn:nir:stato:legge:1993-07-14;257#art-1