Art. 1

LEGGE 14 luglio 1993, n. 238

In vigore dal 7 nov 2021
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: 1. Il Ministro dei trasporti trasmette al Parlamento, per l'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti competenti per materia, prima della stipulazione con le Ferrovie dello Stato S.p.a., ... i contratti di servizio, corredati dal parere, ove previsto, del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), della legge 4 giugno 1991, n. 186. 2. Le commissioni parlamentari competenti esprimono un parere motivato sui contratti di cui al comma 1 nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di assegnazione. 2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 NOVEMBRE 2021, N. 152 . 3. Il Ministro dei trasporti riferisce annualmente a ciascuna delle due Camere sullo stato di attuazione dei contratti di servizio . La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 luglio 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: CONSO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1993-07-14;238#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 14 luglio 1993, n. 238 (Art. 1 ((Disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato italiane S.p.A.))) — Testo vigente | Portale Normativo