Art. 1
In vigore dal 13 lug 1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
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1. È convertito in legge il decreto-legge 12 giugno 1993, n. 186, recante differimento dei termini per gli adempimenti tributari a favore dei soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e di Firenze.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 9 luglio 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GALLO, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: CONSO
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