Art. 2

In vigore dal 19 giu 1993
1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all' a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall' del protocollo stesso.
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urn:nir:stato:legge:1993-06-07;194#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione del protocollo recante modifiche alla convenzione, firmata a Toronto il 17 novembre 1977, tra l'Italia ed il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, fatto ad Ottawa il 20 marzo 1989. — Testo vigente | Portale Normativo