Art. 2

In vigore dal 29 mag 1993
1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, sarà disciplinato il sistema di gestione delle spese derivanti dal funzionamento del comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori e delle relative spese sostenute per i comitati provinciali. 2. Il regolamento di cui al comma 1 dovrà prevedere che le somme versate dagli autotrasportatori saranno utilizzate esclusivamente per la tenuta degli albi provinciali, nonché la misura delle quote dovute dagli autotrasportatori in rapporto al numero, al tipo e alla portata dei veicoli. 3. Nel regolamento di cui al comma 1 saranno altresì disciplinate le modalità di pagamento delle quote di cui al comma 2 e della rendicontazione delle spese sostenute dai comitati provinciali per l'Albo. 4. La composizione del comitato centrale e dei comitati provinciali sarà rideterminata con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, assicurando la maggioranza dei componenti ai rappresentanti delle associazioni degli autotrasportatori e delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 maggio 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri COSTA, Ministro dei trasporti Visto, il Guardasigilli: CONSO
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