Art. 2
In vigore dal 28 mag 1993
1. Nell'articolo 50 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la parola: "marittimi", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "naviganti".
2. La lettera a) del secondo comma dell'articolo 50 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituita dalla seguente:
" a) certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorità certificante;".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1993-05-25;160#art-2