Art. 2

In vigore dal 27 apr 1993
1. Il rinnovo dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, sciolti a norma dell'articolo 15- bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dal decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, deve coincidere con il primo turno elettorale utile successivo alla scadenza del periodo indicato nel comma 3 del medesimo articolo. 2. Al comma 3, primo periodo, del citato articolo 15- bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, le parole: "e nei novanta giorni successivi si procede al rinnovo degli organi" sono soppresse. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 aprile 1993 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri MANCINO, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: CONSO
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Art. 2 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42, recante disposizioni urgenti per l'accorpamento dei turni delle elezioni amministrative e per lo svolgimento delle elezioni dei consigli comunali e provinciali fissate per il 28 marzo 1993. — Testo vigente | Portale Normativo