Art. 27

LEGGE 25 marzo 1993, n. 81

In vigore dal 13 ott 2000
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267
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LEGGE 25 marzo 1993, n. 81 (Art. 27 Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.) — Testo vigente | Portale Normativo