Art. 1
In vigore dal 8 apr 1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo per la creazione dell'Istituto internazionale per il diritto dello sviluppo (IDLI), fatto a Roma il 5 febbraio 1988.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1993-03-22;98#art-1