Art. 1

In vigore dal 21 mar 1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 6 dicembre 1991, n. 388, 20 gennaio 1992, n. 12, 17 marzo 1992, n. 234, 20 maggio 1992, n. 290, 20 luglio 1992, n. 343, e 19 novembre 1992, n. 441, nonché dell'articolo 18 del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 382. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 marzo 1993 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri COSTA, Ministro della sanità BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: CONSO AVVERTENZA: Il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 14 del 19 gennaio 1993. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 29.
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Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale. — Testo vigente | Portale Normativo