Art. 1

In vigore dal 6 gen 1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra gli Stati membri delle Comunità europee sulla semplificazione e la modernizzazione delle modalità di trasmissione delle domande di estradizione, fatto a Donostia-San Sebastian il 26 maggio 1989.
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urn:nir:stato:legge:1992-12-23;522#art-1

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