Art. 9

LEGGE 23 dicembre 1992, n. 505

In vigore dal 14 gen 1993
1. Per provvedere agli interventi di restauro e consolidamento delle mura cinquecentesche della città di Urbino, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3 miliardi per il 1993 e di lire 3 miliardi per il 1994. 2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede quanto a lire 3 miliardi per l'anno 1993 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, come determinata per il medesimo anno dalla tabella D della legge finanziaria per l'anno 1993; e quanto a lire 3 miliardi per l'anno 1994 mediante corrispondente utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali ed ambientali. 3. Per far fronte ad interventi urgenti nella provincia di Belluno conseguenti all'evento franoso del Tessina nel comune di Chies d'Alpago, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per il 1993, a carico del Fondo per la protezione civile, all'uopo appositamente integrato. 4. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, pari a lire 5 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, come determinata per il medesimo anno dalla tabella D della legge finanziaria per l'anno 1993. Nota all': - Per il titolo della legge n. 183/1989 si veda in nota all'.
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LEGGE 23 dicembre 1992, n. 505 (Art. 9 Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992 e da altre calamità naturali.) — Testo vigente | Portale Normativo