Art. 2

LEGGE 23 dicembre 1992, n. 505

In vigore dal 14 gen 1993
1. Gli interventi a favore delle aziende agricole e florovivaistiche, singole o associate, e quelli per il ripristino delle strutture, infrastrutture ed opere di bonifica, nei territori colpiti dagli eventi alluvionali di cui all', comma 1, nonchè nella regione Emilia-Romagna colpita, nel mese di agosto 1991, da grandinate di straordinaria gravità, nella regione Liguria e nella provincia di Latina colpite, nel mese di ottobre 1991, da avversità atmosferiche di eccezionale intensità e nelle province della Toscana colpite da eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di giugno e luglio 1992, individuati, ai fini della declaratoria di eccezionale avversità atmosferica, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono posti a carico del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificata ed integrata dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, nei limiti delle sue disponibilità. 2. A favore degli organismi cooperativi o consortili di imprese che abbiano subìto danni agli impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nonchè alle scorte e ai prodotti finiti, per effetto degli eventi alluvionali del 9, 10 e 11 aprile 1992 nelle regioni Abruzzo, Marche e Molise, si applicano gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificata e integrata dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel limite di spesa complessiva di lire 25 miliardi per l'anno 1993 e comunque nei limiti delle sue disponibilità. 3. Per le finalità di cui all'- bis del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, si provvede a carico del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, come modificata e integrata dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel limite di lire 15 miliardi per l'anno 1993 e comunque nei limiti delle sue disponibilità. Note all': - La legge n. 590/1981 reca: "Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale". - Si trascrive il testo dell'- bis del D.L. n. 367/1990 (Misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990): "Art. 4-bis. - 1. Le provvidenze e le procedure previste dal decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286, per le aziende agricole singole o associate colpite dalla siccità nell'annata agraria 1988-1989, sono estese alle province di Forlì, Ravenna, Rovigo e Livorno. Tali provvidenze non possono superare un importo complessivo di trenta miliardi di lire".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1992-12-23;505#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo