Art. 17

In vigore dal 13 gen 1993
1. A valere sui fondi stanziati dall', comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, relativo al completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, una quota non inferiore a lire 40 miliardi, per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, è destinata specificamente alla realizzazione del piano di risanamento previsto dall'accordo di programma "Vele Scampia". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 dicembre 1992 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri BARUCCI, Ministro del tesoro GORIA, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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