Art. 4
LEGGE 19 dicembre 1992, n. 488
In vigore dal 22 dic 1992
1. Ferme restando le autorizzazioni di spesa di cui all', comma 1, della legge 1 marzo 1986, n. 64, e l'applicazione fino al 31 dicembre 1993 delle norme di cui all'articolo 17, commi 1 e 10, della legge medesima, sono soppressi con decorrenza 1 maggio 1993 gli della citata legge 1 marzo 1986, n. 64.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 19 dicembre 1992
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
REVIGLIO, Ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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