Art. 1

In vigore dal 19 dic 1992
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, recante proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 361. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 dicembre 1992 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri PAGANI, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni Visto, il Guardasigilli: MARTELLI ____ AVVERTENZA: Il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 246 del 19 ottobre 1992. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 41. ______
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