Art. 1

In vigore dal 24 nov 1992
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. È convertito in legge il decreto-legge 24 settembre 1992, n. 387, recante spese per il funzionamento del Ministero di grazia e giustizia. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-leggi 29 gennaio 1992, n. 37, 26 marzo 1992, n. 241, 26 maggio 1992, n. 295, e 24 luglio 1992, n. 346. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 novembre 1992 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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Art. 1 Conversione in legge del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 387, recante spese per il funzionamento del Ministero di grazia e giustizia. — Testo vigente | Portale Normativo