Art. 1
In vigore dal 24 nov 1992
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
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1. È convertito in legge il decreto-legge 24 settembre 1992, n. 387, recante spese per il funzionamento del Ministero di grazia e giustizia.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-leggi 29 gennaio 1992, n. 37, 26 marzo 1992, n. 241, 26 maggio 1992, n. 295, e 24 luglio 1992, n. 346.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 20 novembre 1992
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-11-20;451#art-1