Art. 3
In vigore dal 10 nov 1992
1. L'articolo 17, comma 4, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, si interpreta nel senso che le società fiduciarie iscritte alla sezione speciale dell'albo prevista dal comma 2 del medesimo articolo possono esercitare soltanto l'attività di cui al comma 1 dello stesso articolo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 5 novembre 1992
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
GORIA, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Storico versioni
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