Trattato›Titolo V
Art. J.2
In vigore dal 25 nov 1992
ARTICOLO J.2
1. Gli Stati membri si informano reciprocamente e si concertano in sede di Consiglio in merito a qualsiasi questione di politica estera e di sicurezza di interesse generale per garantire che la loro influenza combinata si eserciti nel modo più efficace attraverso la convergenza delle loro azioni.
2. Ogniqualvolta che lo ritenga necessario, il Consiglio definisce una posizione comune.
Gli Stati membri provvedono affinché le loro politiche nazionali siano conformi alle posizioni comuni.
3. Gli Stati membri coordinano la propria azione nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali. In queste sedi essi difendono le posizioni comuni.
Nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali alle quali non tutti gli Stati membri partecipano, quelli che vi partecipano difendono le posizioni comuni.
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Prourn:nir:stato:legge:1992-11-03;454#art-t-j-2