Art. 4
In vigore dal 8 mar 1992
1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all' del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, come sostituito dalla presente legge, ed all' della presente legge, valutato in lire 94.000 milioni per l'anno 1992 e in lire 371.000 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando:
a) quanto a lire 84.000 milioni per l'anno 1992, parte dell'accantonamento "Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati";
b) quanto a lire 41.000 milioni per l'anno 1993 ed a lire 66.000 milioni per l'anno 1994, parte dell'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati e regolamentazione dell'attività dei girovaghi";
c) quanto a lire 10.000 milioni per l'anno 1992, a lire 114.000 milioni per l'anno 1993 e a lire 116.000 milioni per l'anno 1994, parte dell'accantonamento "Interventi connessi con i fenomeni dell'immigrazione, dei rifugiati e degli italiani all'estero";
d) quanto a lire 140.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, parte dell'accantonamento "Adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le funzioni attribuite alle qualifiche ed ai gradi per il personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate, previsto rispettivamente dall'articolo 16 del decreto-legge n. 344 del 1990, convertito, con modificazioni, in legge n. 21 del 1991 e dall'articolo 12 della legge n. 231 del 1990";
e) quanto a lire 76.000 milioni per l'anno 1993, parte dell'accantonamento "Potenziamento delle Forze di polizia";
f) quanto a lire 49.000 milioni per l'anno 1994, parte dell'accantonamento "Interventi vari nel campo sociale".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 6 marzo 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
ROGNONI, Ministro della difesa
SCOTTI, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-03-06;216#art-4