Art. 4

LEGGE 27 febbraio 1992, n. 222

In vigore dal 18 apr 1997
Controllo e coordinamento dello Stato 1. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1997, N. 89 . 2. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1997, N. 89 . 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la relazione prevista dall', comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185, riferisce anche sull'attività svolta dal CISD ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. La relazione, anche per la parte relativa ai prodotti ad alta tecnologia disciplinati dalla presente legge, è predisposta secondo i criteri indicati dall', comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 185.
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