Art. 12
LEGGE 25 febbraio 1992, n. 215
In vigore dal 17 nov 2000
Iniziative delle regioni
1. Le regioni, anche a statuto speciale, nonchè le province autonome di Trento e di Bolzano, attuano per le finalità coerenti con la presente legge, in accordo con le associazioni di categoria, programmi che prevedano la diffusione di informazioni mirate, nonchè la realizzazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica, di progettazione organizzativa, di supporto alle attività agevolate dalla presente legge.
2. Per la realizzazione di tali programmi, le regioni possono stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati che abbiano caratteristiche di affidabilità e consolidata esperienza in materia e che siano presenti sull'intero territorio regionale.
3.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 LUGLIO 2000, N. 314
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