Art. 6

LEGGE 25 febbraio 1992, n. 210

In vigore dal 23 ott 1996
1. Nel caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni, l'interessato può presentare domanda di revisione al Ministro della sanità , tramite la USL territorialmente competente, entro sei mesi dalla data di conoscenza dell'evento. 2. Per il giudizio sull'aggravamento si osserva la procedura di cui agli .
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