Art. 6
LEGGE 25 febbraio 1992, n. 210
In vigore dal 23 ott 1996
1. Nel caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni, l'interessato può presentare domanda di revisione al Ministro della sanità
, tramite la USL territorialmente competente,
entro sei mesi dalla data di conoscenza dell'evento.
2. Per il giudizio sull'aggravamento si osserva la procedura di cui agli .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1992-02-25;210#art-6