Art. 3
LEGGE 25 febbraio 1992, n. 209
In vigore dal 6 mar 1992
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue lire 4.526 milioni, a decorrere dal 1992, si provvede, per gli anni 1992, 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi urgenti in favore del personale della Direzione generale dell'aviazione civile, nonchè per l'assunzione a termine degli ispettori di volo".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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