Art. 2

LEGGE 17 febbraio 1992, n. 207

In vigore dal 20 mar 1992
1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell' si applicano anche alle società cooperative autorizzate all'esercizio dell'assicurazione. 2. Restano valide le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 17 febbraio 1971, n. 127. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 febbraio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Nota all': - Il testo dell'intero art. 24 del D.L.C.P.S. n. 1577/1947 (Provvedimenti per la cooperazione), così come da ultimo modificato dall'art. 3 della legge n. 127/1971, è il seguente: "Art. 24 (Limiti azionari per i soci delle cooperative). - Nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a lire due milioni, nè tante azioni il cui valore nominale superi tale somma. Per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro tale limite è di quattro milioni. Il valore nominale di ciascuna quota od azione non può essere inferiore a lire cinquemila ed il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a lire ventimila. Il limite di cui al primo comma non si applica nei confronti delle persone giuridiche di cui al terzo comma dell'art. 2532 del codice civile. Per esse resta sempre però in vigore il limite massimo di cinque voti indicato nell'articolo predetto". Si ritiene utile trascrivere anche l'art. 3 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante nuove norme in materia di società cooperative: "Art. 3 (Quote e azioni). - 1. Il limite massimo della quota e delle azioni che ciascun socio persona fisica può possedere, stabilito dal primo comma dell'art. 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, da ultimo elevato dall'art. 17, primo comma, della legge 19 marzo 1983, n. 72, è determinato in lire ottanta milioni. Per i soci delle cooperative di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di quelle di produzione e lavoro, tale limite è fissato in lire centoventi milioni. 2. I conferimenti di beni in natura non sono considerati ai fini del calcolo del limite massimo di cui al comma 1. 3. Nelle società cooperative e nei loro consorzi il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a lire cinquantamila e il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a lire un milione, salvo quanto disposto da leggi speciali per particolari categorie di enti cooperativi".
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