Art. 11

LEGGE 17 febbraio 1992, n. 154

In vigore dal 1 gen 1994
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 febbraio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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