Art. 11
LEGGE 17 febbraio 1992, n. 154
In vigore dal 1 gen 1994
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 17 febbraio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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