Art. 1

LEGGE 11 febbraio 1992, n. 147

In vigore dal 15 ago 2012
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: 1. Gli interventi previsti per gli anni 1991 e 1992 dagli articoli 16 e 17 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante "Norme sul diritto agli studi universitari", sono attuati con le medesime modalità e procedure anche per gli anni successivi. 2. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 50 miliardi nel 1993 e 50 miliardi nel 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i medesimi anni, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Diritto allo studio". A decorrere dall'esercizio finanziario 1995, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362. (1) La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 febbraio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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LEGGE 11 febbraio 1992, n. 147 (Art. 1 Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari.) — Testo vigente | Portale Normativo