Art. 4
LEGGE 11 febbraio 1992, n. 127
In vigore dal 5 mar 1992
1. Per le esigenze relative al primo impianto degli uffici giudiziari di cui all' è autorizzata nell'anno 1992 la spesa di lire 3.200 milioni, cui si provvede, quanto a lire 1.200 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, utilizzando quota dell'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia", e, quanto a lire 2.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, utilizzando quota dell'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 11 febbraio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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