Art. 3
LEGGE 11 febbraio 1992, n. 126
In vigore dal 11 ott 1994
1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti nell', gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale ordinario ed alla pretura circondariale di Napoli ed appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza per territorio rispettivamente del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Torre Annunziata sono devoluti alla cognizione di questi ultimi uffici, fatta eccezione per le cause civili già passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali è stato già dichiarato aperto il dibattimento.
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