Art. 1
In vigore dal 8 mar 1992
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti accordi internazionali:
a) protocollo all'accordo di cooperazione tra la CEE ed il Regno Hascemita di Giordania a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, fatto a Bruxelles il 9 luglio 1987;
b) protocollo all'accordo di cooperazione tra la CEE e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, fatto a Bruxelles il 10 dicembre 1987;
c) protocollo all'accordo tra la CEE e lo Stato di Israele a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, fatto a Bruxelles il 15 dicembre 1987.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-02-10;214#art-1