Art. 2
In vigore dal 1 gen 2027
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10.
2. A partire dalla stessa data, per i prodotti suddetti è obbligatoria l'apposizione dello speciale contrassegno di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 160; per le giacenze degli oggetti di chiusura e dei contenitori, dei semilavorati e dei prodotti condizionati per la diretta vendita al minuto, possedute alla medesima data, si applicano, ai fini dell'uso dello speciale contrassegno di cui all' del decreto del Ministro delle finanze 27 agosto 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 1 settembre 1976, le disposizioni di cui all'articolo 10 dello stesso decreto. Non si dà luogo ad accertamenti nè a rimborsi di imposte pagate nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, qualora sia stata applicata disciplina difforme da quella prevista nel presente comma.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 6 febbraio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
FORMICA, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1992-02-06;66#art-2