Art. 2
In vigore dal 18 feb 1992
Principi generali
1. La presente legge detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata. Essa costituisce inoltre riforma economico-sociale della Repubblica, ai sensi dell' dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.
Nota all':
- Il testo dell' dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale n. 5/1948, è il seguente:
" (Funzioni della regione). - In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonchè delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica ... (Omissis)".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-02-05;104#art-2