Art. 2

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 102

In vigore dal 2 mag 2001
1. L'attività di acquacoltura è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto. 2. Sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, i soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l'acquacoltura e le connesse attività di prelievo sia in acque dolci sia in acque salmastre e marine .
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LEGGE 5 febbraio 1992, n. 102 (Art. 2 Norme concernenti l'attività di acquacoltura.) — Testo vigente | Portale Normativo