Art. 1
In vigore dal 28 gen 1992
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo recante modifiche alla convenzione firmata a Copenaghen il 26 febbraio 1980 fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Copenaghen il 25 novembre 1988.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1992-01-07;29#art-1