Convenzione

Art. 9

IMPRESE ASSOCIATE

In vigore dal 24 gen 1992
IMPRESE ASSOCIATE Allorchè a. un'impresa di uno Stato partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato, o b. le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato e di un'impresa dell'altro Stato, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1992-01-07;20#art-c-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo