Art. 2

LEGGE 31 dicembre 1991, n. 433

In vigore dal 20 lug 1997
Piano e programma 1. Per la realizzazione degli obiettivi indicati nell'articolo 1, , compresi quelli previsti dalla lettera i-bis), dell'articolo 1 e gli interventi di prevenzione già individuati dalla commissione di cui all' del decreto - legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496, relativi al Val di Noto, la regione siciliana, sulla base dei criteri stabiliti dalla presente legge, tenuto conto degli accertamenti effettuati a cura degli uffici del Genio civile unitamente al Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti e delle indicazioni rappresentate dagli enti locali interessati, sentite le competenti sovrintendenze ai beni culturali e ambientali per quanto concerne il patrimonio storico, artistico e monumentale, definisce un piano con annesso programma di ricostruzione, con il quale determina le modalità degli interventi, i tempi di attuazione, le priorità e le relative procedure ispirate a principi di snellezza, trasparenza ed efficienza, nel rigoroso rispetto della normativa riguardante la lotta alla criminalità di tipo mafioso. 2. Con il piano di cui al comma 1, la regione siciliana definisce, altresì, gli interventi da affidare agli enti locali e l'attribuzione agli stessi dei mezzi finanziari necessari. 3. In conformità alle previsioni del piano, la regione siciliana procede al riparto delle somme indicate al comma 1 dell'articolo 1, nonchè delle somme che saranno destinate agli interventi di riparazione e di ricostruzione a stralcio di programmi già previsti nei bilanci della regione e degli enti locali. 4. Dei singoli progetti approvati e comunque finanziati ai sensi della presente legge è data pubblicità tramite la pubblicazione degli estremi essenziali degli stessi, dei soggetti beneficiari e dell'importo dei contributi sulla Gazzetta ufficiale della regione siciliana.
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