Art. 3
LEGGE 31 dicembre 1991, n. 431
In vigore dal 31 gen 1992
1. Il contributo di cui all'articolo 2 della citata legge n. 234 del 1989, corrisposto con le modalità di cui all'articolo 2 della presente legge, è concesso e liquidato, in via provvisoria, dopo l'inizio dei lavori di costruzione o di trasformazione, per un importo non superiore al 75 per cento del prezzo ritenuto accettabile, per i lavori medesimi, dal Ministero della marina mercantile, previa presentazione, da parte dell'impresa interessata, di idonea fideiussione bancaria. La fideiussione, nel caso di decadenza per qualsiasi ragione dell'impresa beneficiaria, in tutto o in parte, dal diritto al contributo e di conseguente anticipata estinzione, totale o parziale, del mutuo da essa acceso, garantisce la restituzione allo Stato degli importi che lo Stato abbia versato o debba versare all'istituto di credito finanziatore per capitale, interessi ed oneri. La fideiussione è prestata fino alla concessione del contributo in via definitiva ai sensi del comma 2 del presente articolo.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso e liquidato, in via definitiva, alla conclusione dei lavori di costruzione o di trasformazione, sulla base del prezzo congruo definitivamente accertato in tale momento, nonchè del calcolo per riferire, ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 2 della citata legge n. 234 del 1989, il contributo alla data di stipulazione del contratto o alla data di inizio dei lavori.
3. Al comma 9 dell'articolo 2 della citata legge n. 234 del 1989, sono soppresse le parole: "e per un periodo non superiore a trenta mesi".
4. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 si provvede nei limiti degli stanziamenti autorizzati dall' della presente legge.
Nota all':
- Per il testo dell'art. 2 della legge n. 234/1989, come modificato dal presente articolo, si veda in nota all'.
Storico versioni
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