Art. 6
LEGGE 31 dicembre 1991, n. 416
In vigore dal 15 gen 1992
Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1992, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1992, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero di grazia e giustizia (Appendice n. 1).
3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio è utilizzato il fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 171 dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti dal detto fondo nonchè le iscrizioni ai competenti articoli delle somme prelevate saranno disposti con decreti del Ministro del tesoro su proposta del Ministro di grazia e giustizia. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, ai capitoli 2082 e 2105 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1992, delle somme versate dal CONI all'entrata del bilancio dello Stato.
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