Art. 28

LEGGE 31 dicembre 1991, n. 416

In vigore dal 15 gen 1992
(Bilancio pluriennale). 1. Resta approvato, ai sensi e per gli effetti dell' della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall' della legge 23 agosto 1988, n. 362, il bilancio pluriennale dello Stato e della aziende autonome per il triennio 1992-1994, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 dicembre 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri CARLI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Note all': - Il testo dell' della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente "Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio", come sostituito dall' della legge 23 agosto 1988, n. 362, è il seguente: " (Bilancio pluriennale). - 1. Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato in termini di competenza dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, in coerenza con le regole e gli obiettivi indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria, e copre un periodo non inferiore a tre anni. Il bilancio pluriennale espone separatamente: a) l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione vigente (bilancio pluriennale a legislazione vigente); b) le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi programmati nel documento di programmazione economico- finanziaria (bilancio pluriennale programmatico). 2. Il bilancio pluriennale è redatto per categorie di entrata e categorie di spesa; nell'ambito di queste ultime vengono individuati i trasferimenti correnti e di conto capitale verso i principali settori di spesa decentrata. Il bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate e ad eseguire le spese ivi contem- plate ed è aggiornato annualmente. 3. Nelle note preliminari che illustrano le previsioni complessive del bilancio pluriennale, devono essere moti- vate le eventuali variazioni rispetto alle previsioni contenute nel precedente bilancio pluriennale, indicando le variazioni derivanti dagli andamenti tendenziali dell'economia e quelle derivanti dagli interventi programmatici. 4. Il bilancio pluriennale è approvato con apposito articolo del disegno di legge di bilancio. La versione prevista alla lettera a) del comma 1 è integrata con gli effetti della legge finanziaria e dei provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica eventualmente già approvati".
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