Capo III
Art. 4
In vigore dal 31 dic 1991
1. Per l'anno 1992, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nelle regioni a statuto ordinario è stabilito in lire 4.764 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51.
2. L'importo di lire 4.764 miliardi, di cui al comma 1, è finanziato per lire 531.771.982.000 mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.
3. Per l'anno 1992, l'apporto statale in favore dell'Ente ferrovie dello Stato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle lettere b) e c) del quarto comma dell'articolo 17 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è così determinato:
a) quanto alla lettera b), oneri di infrastrutture successivi al 31 dicembre 1991, lire 1.500 miliardi;
b) quanto alla lettera c), oneri per capitale ed interessi, valutati in lire 650 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, derivanti dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che l'Ente è autorizzato a contrarre nel secondo semestre dell'anno 1992 fino all'ammontare di lire 5.000 miliardi, di cui lire 2.000 miliardi per finanziamento degli oneri per rinnovi e miglioramenti e lire 3.000 miliardi quale quota per l'anno medesimo per l'attuazione del programma poliennale di investimenti, predisposto in attuazione dell', numero 3), della stessa legge 17 maggio 1985, n. 210, fatto salvo quanto già disposto dall' della legge 15 dicembre 1990, n. 385. Ai mutui di cui alla presente lettera si applicano le norme di cui agli della legge 2 maggio 1969, n. 280, e successive modificazioni.
4. Per l'anno 1992, sono determinate in lire 1.850 miliardi le compensazioni spettanti all'Ente ferrovie dello Stato a copertura del disavanzo del fondo pensioni, ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210. L'Ente ferrovie dello Stato è autorizzato a procedere a compensazioni tra le poste debitorie verso lo Stato per trattamenti pensionistici e crediti IVA, nei limiti che saranno accertati con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro.
5. Con riferimento agli obiettivi di risanamento e progressiva riduzione dei trasferimenti dello Stato a favore dell'Ente ferrovie dello Stato, di cui al contratto di programma stipulato in data 23 gennaio 1991, l'Ente stesso provvede, ai sensi dell', lettera m), della legge 17 maggio 1985, n. 210, al reperimento di mezzi finanziari occorrenti per il ripianamento delle perdite di esercizio e di gestione e fondi speciali relative al periodo 1988-1992, in ragione di lire 3.000 miliardi nel secondo semestre di ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994. Corrispondentemente, è concesso all'Ente ferrovie dello Stato un concorso a carico del bilancio dello Stato, pari a lire 420 miliardi per il 1993, a lire 840 miliardi per il 1994 e a lire 1.260 miliardi a decorrere dal 1995.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1991-12-31;415#art-4