Titolo VI›Capo I
Art. 41
In vigore dal 1 gen 1992
1. Gli importi di cui al comma 1 dell' sono riscossi mediante versamento diretto con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni da eseguirsi mediante stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
2. Per i versamenti diretti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi da eseguirsi mediante delega ad una azienda di credito, o distinta di versamento al concessionario della riscossione, le caratteristiche e le modalità di rilascio delle attestazioni da parte dei detti soggetti nonché le modalità per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'Amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1991-12-30;413#art-41