Capo III

Art. 9

Disposizioni in materia di lavoro straordinario.

In vigore dal 31 dic 1991
1. A decorrere dal 1 luglio 1992 le amministrazioni pubbliche anche ad ordinamento autonomo, gli enti locali e le unità sanitarie locali presso i quali non sono regolarmente operanti strumenti o pro- cedure idonei all'accertamento dell'effettiva durata dalla prestazione di lavoro, non possono ricorrere a lavoro straordinario. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, entro lo stesso termine, le norme regionali e provinciali al principio stabilito dal presente articolo.
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urn:nir:stato:legge:1991-12-30;412#art-9

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