Capo I

Art. 2

Danni di guerra.

In vigore dal 31 dic 1991
1. A decorrere dall'anno finanziario 1992 cessa la concessione di indennizzi e di contributi per danni di guerra di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 968. 2. I relativi stanziamenti autorizzati annualmente dall'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sono conseguentemente ridotti per adeguarli alle effettive esigenze connesse alla erogazione delle rate di indennizzi e contributi già concessi ai sensi della predetta legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1991-12-30;412#art-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo